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Condizioni Generali e Garanzie MINI


wwleone

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E' consigliato leggere le seguenti condizioni prima di firmare la proposta di acquisto in MINI.   :worthy:

 

https://www.mini.it/content/dam/MINI/marketIT/mini_it/Footer/MINI_Condizioni.pdf.asset.1462222066347.pdf

Condizioni generali di compravendita per autoveicoli MINI

Art. 1 Oggetto

1.1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo) e si applicano unicamente ai contratti di compravendita relativi ad autoveicoli (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “bene/i oggetto della compravendita” o, semplicemente, “bene/i”) per i quali BMW Italia abbia già pubblicato il proprio listino prezzi di vendita al pubblico.

1.2. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’autoveicolo nuovo regolarmente immatricolato descritto nel sopra riportato Modulo denominato “Proposta di Vendita di Autoveicolo nuovo per Consumatori e Professionisti”. Il Venditore si obbliga a consegnare all’acquirente un veicolo conforme nel modello, negli allestimenti e nelle prestazioni a quello descritto nel contratto e nella documentazione commerciale illustrativa predisposta dalla Casa Costruttrice BMW AG, che costituisce parte integrante del contratto. Solo le modifiche dell’autoveicolo apportate da BMW AG e finalizzate al miglioramento della qualità e sicurezza del prodotto, della riduzione dei consumi, alla salvaguardia dell’ambiente o al miglioramento delle prestazioni o abitabilità del bene non costituiscono inadempimento del Venditore anche se non comunicate all’Acquirente.

1.3. Quando le modifiche ora dette comportano una riduzione dell’equipaggiamento del bene consegnato rispetto a quello indicato dal contratto, il Venditore la comunica all’Acquirente e pratica se del caso una riduzione proporzionale del prezzo del bene.

Art. 2 Consegna

2.1. Appena il bene è pronto per la consegna il Venditore avvisa l’Acquirente che l’autoveicolo è disponibile per l’immatricolazione (notifica all’Acquirente della disponibilità per l’immatricolazione e successiva consegna).

2.2. La consegna avviene presso il punto di vendita al pubblico del Venditore entro la data indicata nel contratto. Al termine di consegna si applica una tolleranza di 50 giorni; allo scadere di questo termine di tolleranza l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta al Venditore; il mancato rispetto dei termini di consegna e di tolleranza per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali che ritardino il processo di fabbricazione) non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell’art. 1218 codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

2.3. L’Acquirente si obbliga a ritirare il bene oggetto della compravendita entro 7 giorni dall’avvenuta immatricolazione. Trascorso tale termine si applica al Venditore l’art. 1768 codice civile, secondo cui “il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”.

2.4. In caso di ritardata consegna del bene per cause di forza maggiore, il Venditore comunica per iscritto all’Acquirente le cause specifiche che hanno determinato il ritardo, ed indica in ogni caso il termine massimo ulteriore entro cui lo stesso sarà consegnato.

Art. 3 Prezzi, caparre, pagamenti

3.1. Per “prezzo su strada” si intende il prezzo di listino in vigore al momento della sottoscrizione del contratto, comprensivo dell’IVA, nonché delle spese di trasporto, immatricolazione e trascrizione al PRA, oltre alle imposte locali, rimanendo a carico dell’Acquirente la tassa di possesso dell’autoveicolo, l’assicurazione obbligatoria RCA ed eventuali aggravi di tributi esistenti o tributi intervenuti dopo la data della sottoscrizione del contratto. Il prezzo resta perciò invariato sino alla consegna del bene. Gli allestimenti obbligatori introdotti dalla Casa Costruttrice dopo il contratto non sono a carico dell’Acquirente. Quando il bene oggetto della compravendita sia prodotto dalla Casa Costruttrice e consegnato all’Acquirente privo di uno o più accessori previsti dal contratto, il loro costo è dedotto dal prezzo convenuto.

3.2. Quando a parziale pagamento dell’autoveicolo nuovo siano trasferiti al Venditore uno o più usati, il valore ad esso/i riconosciuto è definito secondo quanto indicato nel contratto (proposta di valutazione dell’usato) e nel rispetto del successivo art. 6.

3.3. Al momento dell’accettazione della proposta di vendita, l’Acquirente accompagna la sottoscrizione dell’accettazione con il versamento della caparra confirmatoria in esso indicata, di cui il contratto stesso costituisce quietanza, che può ammontare sino ad un massimo pari al 15% del prezzo totale, non produce frutti a favore dell’Acquirente, ed è soggetta all’art. 1385 codice civile, secondo cui “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.

3.4. L’Acquirente dovrà provvedere al pagamento del saldo del prezzo entro 15 giorni dalla comunicazione dell’approntamento del bene oggetto della compravendita e, comunque, prima della consegna dello stesso. Quando il pagamento non è effettuato entro questo termine, l’Acquirente è considerato inadempiente.

3.5. L’acquirente versa il saldo del prezzo alla sede del Venditore per contanti nei limiti dei provvedimenti legislativi di volta in volta in vigore per tale tipo di pagamento. Quando il Venditore accetta in pagamento assegni (bancari o circolari) o bonifici bancari, il saldo si intende effettuato solo quando il Venditore riceve dalla banca comunicazione del loro buon esito. Quest’ultima regola vale anche per il versamento della caparra confirmatoria.

3.6. Quando l’Acquirente presenta a BMW Financial Services Italia S.p.a. (di seguito “Finanziaria”) una proposta di finanziamento totale o parziale del prezzo dell’autoveicolo, il pagamento della quota di prezzo per cui la Finanziaria accetta di intervenire si intende avvenuto con l’accettazione della relativa proposta dell’Acquirente da parte della Finanziaria: per il residuo l’Acquirente è in ogni caso obbligato a versare al Venditore per contanti (o altri mezzi di pagamento come sopra indicati) il prezzo non finanziato dalla Finanziaria. Quando l’Acquirente presenta alla Finanziaria una proposta di stipula di contratto di leasing, quest’ultima, con l’accettazione della proposta, si impegna ad acquistare l’autoveicolo in luogo dell’Acquirente. Quando l’Acquirente presenta a Alphabet Italia S.p.A. (di seguito “Società di renting”) una proposta di renting, quest’ultima, con l’accettazione della proposta, si impegna ad acquistare l’autoveicolo in luogo dell’Acquirente. In entrambi i casi, leasing e renting, permangono esclusivamente in capo alle Parti, Venditore ed Acquirente, le pattuizioni tutte in materia di eventuale compravendita dell’autoveicolo/motoveicolo usato.

3.7. L’Acquirente è obbligato a far pervenire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per l’immatricolazione dell’autoveicolo.

3.8. Ricevuto il saldo, il Venditore provvede alla consegna del bene nei tempi tecnici necessari; resta fermo quanto disposto dall’art. 2.2.

Art. 4 Condizioni di garanzia

4.1. Il Venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità dal bene per la durata di due anni dalla sua consegna all’Acquirente, senza limiti di percorrenza.

4.2. In caso di vizi o difetti di conformità del bene compravenduto il Venditore deve sostituire i pezzi difettosi, tenendo a proprio carico anche i costi della manodopera e dei materiali di consumo necessari per la sostituzione. Tutti i pezzi sostituiti con pezzi nuovi divengono automaticamente di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata che esegue la sostituzione. Le riparazioni e le sostituzioni devono essere eseguite entro tempi ragionevoli in modo da ridurre al massimo gli inconvenienti per l’Acquirente. La garanzia legale relativa ai pezzi sostituiti nel periodo di garanzia termina allo scadere della garanzia legale riconosciuta per legge al bene oggetto della compravendita secondo quanto disposto dalla Circolare interpretativa del Ministero per le Attività Produttive – Direzione generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori, intitolata “Nota esplicativa al Decreto Legislativo n. 24 del 24.02.2002”.

4.3. Sulle parti verniciate di carrozzeria la Casa Costruttrice BMW AG riconosce una garanzia di 3 anni dalla consegna del bene con chilometraggio illimitato.

4.4. La Casa Costruttrice BMW AG riconosce una garanzia di 12 anni dalla consegna del bene con chilometraggio illimitato per i difetti sull’autoveicolo riconducibili a corrosione, purché lo stesso sia stato sottoposto, con la dovuta periodicità, ad interventi di verifica.

4.5. All’Acquirente sono altresì riconosciuti gli ulteriori diritti indicati della “Garanzia Convenzionale Best 4 MINI” allegata alle presenti condizioni e facente parte integrante del contratto di compravendita.

4.6. L’Acquirente non ha diritto alla garanzia quando:

a) il vizio/difetto di conformità si è manifestato dopo due anni dalla consegna del bene;

b) l’Acquirente non ha denunziato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta;

c) l’Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive;

d) l’Acquirente ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali MINI;

e) l’Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza dell’autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;

f) in caso di interventi e modifiche effettuati sul bene eseguiti in proprio o da terzi su incarico dell’Acquirente;

g) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica;

h) il vizio è da ricondurre all’installazione nell’autoveicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali dell’autoveicolo (es. autoradio, impianti per l’alimentazione a gas / gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore.

4.7. Sono esclusi dalla garanzia i vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o atmosferici.

4.8 Restano fermi ed impregiudicati i diritti dell’Acquirente contemplati dall’art. 130 del Codice del Consumo di cui al D.lgs 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.

Art. 5 Diritto di recesso

5.1. Per le vendite concluse fuori dai locali commerciali del Venditore, l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza onere di specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. Il recesso ora detto può essere esercitato esclusivamente con l’invio alla sede del Venditore di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione di recesso può essere inviata entro il termine ora detto anche tramite telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che detta comunicazione sia successivamente confermata dall’Acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata entro il termine ora detto all’ufficio postale accettante.

Art. 6 Veicoli usati

6.1. Quando è prevista la cessione di un veicolo usato (per brevità, anche solo “bene usato”) l’Acquirente fornisce prima della consegna dell’autoveicolo nuovo tutti i documenti necessari al trasferimento di proprietà di quello usato, e sottoscrive gli atti ed i documenti necessari per il suo trasferimento. Il costo dei relativi atti è a carico dell’Acquirente. Quando il bene usato è intestato a persona diversa dall’Acquirente, questi dichiara e garantisce di avere ricevuto dall’intestatario prima del perfezionamento del contratto di compravendita un mandato sufficiente a legittimarlo a disporre del bene usato ed a fornire ogni attestazione necessaria ed opportuna relativa ad esso.

6.2. L’Acquirente dichiara e garantisce inoltre che:

a) il bene usato è regolarmente collaudato, iscritto al PRA, fornito delle attestazioni positive relative alle revisioni periodiche ed al pagamento della tassa di proprietà;

b) il bene usato è libero da ipoteche, pegni, privilegi, vincoli o gravami di qualsiasi genere, anche fiscale;

c) la descrizione del bene usato e tutte le dichiarazioni ulteriori contenute nel modulo intitolato “Scheda valutazione autoveicolo / motoveicolo usato” e sottoscritto dall’Acquirente sono interamente veritiere;

d) il bene usato non ha mai subito incidenti tali da modificarne le condizioni normali o comunque da pregiudicarne la sicurezza;

e) non vi sono circostanze non segnalate dall’Acquirente che possano incidere in modo rilevante sulla valutazione del bene usato.

6.3. Quando le dichiarazioni e garanzie ora dette non corrispondono a verità, il Venditore può rifiutare di ritirare il bene usato o, a sua scelta, può esigere l’immediato adeguamento della situazione alle medesime dichiarazioni e garanzie.

6.4. Il bene usato deve essere depositato presso il Venditore alla consegna dell’autoveicolo oggetto della compravendita.

6.5. Quando il Venditore consente all’Acquirente di trattenere il suo bene usato fino alla consegna dell’autoveicolo nuovo, il Venditore si riserva di verificare che le condizioni dell’usato siano le medesime risultanti dalla “Scheda di valutazione autoveicolo / motoveicolo usato” compilata al momento della formalizzazione della proposta di vendita da parte del Venditore. In caso di peggioramento delle condizioni del bene usato non dovute alla normale usura, il valore concordato è ridotto proporzionalmente e l’Acquirente verserà in contanti la differenza. Quando il peggioramento è di rilevante entità, il Venditore può non ritirare il bene usato.

Art. 7 Miscellanea

7.1. Il contratto di compravendita che non preveda né la cessione di un bene usato dall’Acquirente al Venditore né l’intervento della Finanziaria o della Società di renting è concluso con l’accettazione da parte dell’Acquirente della Proposta di Vendita del Venditore. Il contratto di vendita che non preveda la cessione di un bene usato dall’Acquirente al Venditore ma preveda l’intervento della Finanziaria o della Società di renting è concluso con l’accettazione da parte dell’Acquirente della Proposta di Vendita del Venditore, ma è sottoposto ad una condizione sospensiva costituita dall’accettazione, da parte della Finanziaria o della Società di renting, della rispettiva proposta di contratto indirizzata dall’Acquirente a tali Società. Il Venditore è obbligato a non porre all’incasso gli eventuali assegni rilasciati dall’Acquirente se non dopo il verificarsi della condizione sospensiva ora detta. La Finanziaria e la Società di renting effettuano i pagamenti dovuti al Venditore solo quando questi ha consegnato all’Acquirente il bene oggetto della compravendita ed inoltre ha consegnato la relativa fattura all’Acquirente, nel caso di finanziamento, o alla Finanziaria, nel caso di leasing, o alla Società di renting, nel caso di renting. Il contratto di compravendita che preveda come modalità di pagamento anche la cessione in permuta al Venditore di un bene usato si conclude soltanto quando si verifica il primo in ordine cronologico dei due seguenti fatti alternativi: (i) il Venditore ha comunicato all’Acquirente la propria accettazione della “proposta di valutazione dell’usato”, oppure (ii) entro 5 giorni dalla data della proposta ora detta il Venditore non abbia comunicato all’Acquirente di rifiutarla. In caso di rifiuto entro i 5 giorni, l’Acquirente potrà a sua scelta risolvere il contratto ed il Venditore restituirà la caparra; in alternativa, le Parti potranno rinegoziare un nuovo contratto senza permuta. Quando la compravendita di un autoveicolo nuovo con permuta di un bene usato è accompagnata da una richiesta di finanziamento o di leasing alla Finanziaria o di renting alla Società di renting, il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva prevista dal capoverso precedente. Anche in questo caso si applica l’ultima frase del capoverso ora detto.

7.2. Il Venditore ed i suoi collaboratori autonomi o subordinati non hanno poteri di rappresentare né BMW AG, né BMW Italia S.p.A., né la Finanziaria, né la Società di renting.

7.3. Il contratto può essere modificato esclusivamente con patti scritti e sottoscritti da Acquirente e Venditore.

Art. 8 Foro competente

Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e Venditore in ordine alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del contratto di compravendita sarà competente in via esclusiva il Foro dell’Acquirente.

Allegato: Garanzia Convenzionale Best 4 MINI

 

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GARANZIA CONVENZIONALE BEST 4 MINI

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 133 DEL CODICE DEL CONSUMO

Il Concessionario MINI (di seguito il Venditore) riconosce, per il tramite della società BMW Italia S.p.A., apposita Garanzia Convenzionale sugli autoveicoli nuovi a marchio MINI alle seguenti

CONDIZIONI

1. OGGETTO

1.1 Impregiudicata la garanzia legale riconosciuta dalla legge sul bene compravenduto (cd. garanzia legale di cui agli artt. 128 e seguenti Codice del Consumo), per le autovetture nuove a marchio MINI distribuite da BMW Italia S.p.A. tramite i propri Organizzati ed immatricolate in Italia, compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, il Venditore si obbliga a fornire gratuitamente le prestazioni indicate al punto 2 che segue, nei due anni successivi allo scadere della garanzia legale, salvo quando previsto al punto 1.2 che segue.

1.2 Gli effetti e la validità della presente Garanzia Convenzionale verranno meno allorché l’autovettura nuova avrà percorso 100.000 km.

2. PRESTAZIONI OFFERTE IN GARANZIA CONVENZIONALE

2.1 Il Venditore riconosce gratuitamente all’Acquirente gli interventi che dovessero essere richiesti per difettosità relative a parti lubrificate del motore, cambio, differenziale e sterzo, accollandosi i conseguenti oneri di manodopera e dei ricambi necessari per eseguire detti interventi.

2.2 Le prestazioni riconosciute dalla Garanzia Convenzionale saranno garantite solamente presso i Concessionari o Officine Autorizzate MINI; questi ultimi procederanno, a loro discrezione, alla riparazione o alla sostituzione delle parti dell’autovettura coperte dalla Garanzia Convenzionale.

3. LIMITI DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

3.1 La presente Garanzia Convenzionale non opera quando:

a) l’autovettura non è stata regolarmente sottoposta alle operazioni di manutenzione secondo le modalità prescritte dalla Casa;

b) sull’autovettura sono stati montati ricambi diversi da quelli Originali MINI;

c) si siano resi necessari interventi presso un Concessionario o Officina Autorizzata MINI all’estero, l’Acquirente avrà diritto ad ottenere il rimborso di quanto sostenuto dietro presentazione della fattura comprovante gli interventi eseguiti; in tali casi il rimborso verrà corrisposto previa valutazione tecnica eseguita secondo i parametri indicati al punto 2.2 che precede, sempre che sussistano le condizioni di validità ed efficacia della Garanzia Convenzionale.

3.2 In ogni caso, i pezzi montati a seguito di un intervento sono coperti dalla garanzia sino allo scadere della durata dalla Garanzia Convenzionale stessa; i suddetti pezzi rimangono di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata MINI che ha effettuato il lavoro.

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